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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 17 e art. 22 cpv. 1 LAI, art. 18 e art. 72 OAI: Delimitazione tra provvedimenti di accertamento e riformazione professionale con diritto a indennitā giornaliera. In concreto "stadio di prova e di osservazione" considerato di riformazione professionale viste la sua durata e la natura delle attivitā esercitate (consid. 3).
Art. 22 cpv. 1 e art. 29 LAI, art. 18 e art. 28 cpv. 1 OAI: Rendita o indennitā giornaliera durante il termine di attesa.
- Se il diritto a rendita č sorto prima che inizi il decorso del termine di attesa, l'assicurato non ha diritto a indennitā giornaliere in tale periodo essendo egli da considerare quale "beneficiario di rendita" ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 OAI. Occorre comunque che la rendita sia erogata senza ritardo e non con effetto retroattivo mediante decisione posteriore all'entrata nello stadio dell'assicurato. Se questa esigenza non č soddisfatta l'assicurato ha diritto all'indennitā giornaliera nel termine di attesa (consid. 4).
- Il pagamento di indennitā giornaliere durante il termine di attesa non esclude il pagamento retroattivo di una rendita per il periodo anteriore a quello che schiude il diritto alle indennitā (consid. 5).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 18 e art. 72 OAI, Art. 17 e art. 22 cpv. 1 LAI, Art. 22 cpv. 1 e art. 29 LAI, art. 18 cpv. 3 OAI