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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Protezione delle acque; evacuazione delle acque di rifiuto d'una casa d'abitazione.
1. Diritto applicabile (consid. 1).
2. Autorizzazione d'evacuare le acque di rifiuto accordata in occasione della trasformazione di una casa d'abitazione e non intesa a sanare completamente la situazione, ma solamente a migliorare le condizioni esistenti. Sia in virtù della vecchia legge che di quella nuova sulla protezione delle acque, è consentito revocare tale autorizzazione ove risulti che in realtà non è progettata una trasformazione, bensì una nuova costruzione (consid. 2 e 3).
3. Nella fattispecie la revoca dell'autorizzazione d'evacuare le acque di rifiuto non è neppure in contrasto con i principi generali del diritto amministrativo (consid. 4).