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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 13 cpv. 2 LPGA; art. 6 cpv. 2, art. 9 cpv. 3 lett. a e b nonché art. 13 LAI; condizioni assicurative in relazione ai provvedimenti d'integrazione nel caso di figli nati invalidi all'estero.
Conformemente all'art. 9 cpv. 3 lett. b seconda frase LAI gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera hanno diritto a provvedimenti d'integrazione se - oltre alle altre condizioni assicurative - sono essi stessi nati invalidi all'estero e la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo (consid. 2). Per il calcolo della durata del soggiorno di due mesi, si devono contare retroattivamente due mesi prima del parto effettivo (consid. 4). La nozione di "dimorare" deve essere compresa nel senso di una semplice presenza (fisica) e non in quello di "dimora abituale" qualificata conformemente all'art. 13 cpv. 2 LPGA (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 13 cpv. 2 LPGA, art. 13 LAI