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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 1 cpv. 2 lett. c LAVS, art. 2 cpv. 1 lett. b OAVS: Esenzione dell'assicurazione obbligatoria.
- Le ballerine di nazionalitą straniera che esercitano un'attivitą lucrativa in Svizzera durante tre mesi consecutivi al massimo si possono prevalere dell'art. 2 cpv. 1 lett. b OAVS.
- Spetta all'eventuale beneficiario dell'esenzione di provare o di rendere verosimile che ne sono adempiute le condizioni.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 2 cpv. 1 lett. b OAVS