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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 31 cpv. 1 LVPF e art. 26 OVPF; dissodamento in relazione con lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino.
1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di dissodamento (consid. 2a). Cognizione del Tribunale federale nel quadro del ricorso di diritto amministrativo (consid. 2b). Giurisprudenza relativa ai dissodamenti richiesti per realizzare installazioni turistiche (consid. 2c), in particolare per allestire piste di sci (consid. 2d).
2. Nella fattispecie è data una necessità preponderante, di ragione più valida dell'interesse alla conservazione del bosco: il dissodamento litigioso, che consente di migliorare piste di sci esistenti e un perocorso di collegamento, segnalizzato e soggetto a regolare manutenzione, rende in primo luogo possibile lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino 1987, ossia di una manifestazione il cui interesse turistico eminente ha indotto il Consiglio federale e il Gran Consiglio del cantone Vallese ad accordare una garanzia per una parte importante dell'eventuale deficit; nel contempo, esso permette, nel quadro di una pianificazione generale concertata a livello regionale, di migliorare durevolmente un estenso comprensorio sciistico, le cui piste presentano in certi punti strettoie sempre meno compatibili con i requisiti di sicurezza imposti dal crescente numero di sciatori (consid. 4, 5).
3. Nessuna ragione di polizia (consid. 6) e nessun motivo inerente alla protezione del paesaggio (consid. 8) si oppongono al dissodamento litigioso che, d'altronde, è solo parzialmente contestato (consid. 3b, 8a). Non esiste infine nella fattispecie alcun'altra opzione meritevole d'essere presa in considerazione (consid. 7).

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Articolo: Art. 31 cpv. 1 LVPF, art. 26 OVPF