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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 55 CP; espulsione.
Il giudice che intende pronunciare una misura di espulsione nei confronti di un rifugiato deve tener conto delle restrizioni imposte dal diritto di asilo alla possibilità di espellere un rifugiato; ove le autorità competenti in materia di asilo non abbiano ancora statuito, il giudice penale deve pronunciarsi sulla qualità di rifugiato conformemente alle norme applicabili per l'esame delle questioni pregiudiziali (consid. 2).
Per accordare o negare la sospensione dell'espulsione è determinante esclusivamente il pronostico relativo alla futura condotta in Svizzera del condannato; non occorre esaminare se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o nel suo paese d'origine (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 55 CP