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Regesto

Art. 4 cpv. 4 e art. 28 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunitą (in vigore fino al 31 marzo 2012).
Le prestazioni in caso di malattia concesse ai beneficiari dell'assistenza sociale in virtł del dodicesimo libro del Codice tedesco di sicurezza sociale ("Sozialgesetzbuch"; SGB XII, §§ 47-52) contengono elementi sia dell'assistenza sociale sia della sicurezza sociale. La giurisprudenza della CGCE relativa alla qualificazione di simili prestazioni miste considera da una parte le conseguenze che comporta l'attribuzione di una prestazione a una delle citate categorie. D'altra parte, la CGCE tende a riferirsi al carattere materiale della prestazione. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, prevale la prossimitą con le prestazioni della sicurezza sociale rispetto agli elementi relativi all'assistenza sociale (sussiste in particolare uguaglianza dal profilo delle prestazioni con le persone assicurate per legge contro le malattie in Germania), di modo che vanno considerate come prestazioni in caso di malattia. Secondo l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento n. 1408/71, non esiste pertanto alcun diritto all'ammissione nell'assicurazione obbligatoria svizzera delle cure medico-sanitarie in caso di diritto equivalente alle prestazioni in Germania (consid. 2-4).

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referenza

Articolo: Art. 4 cpv. 4 e art. 28 cpv. 1 del, art. 28 cpv. 1 del