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Regesto

Art. 77 cpv. 3 lett. b LAINF in relazione con l'art. 100 cpv. 1 e 2 OAINF; assicuratore infortuni tenuto alle prestazioni in caso di ricaduta e di nuovo infortunio.
Determinazione, fra pił istituti, dell'assicuratore infortuni obbligato a prestare in caso di ricaduta e di successivo nuovo infortunio. Applicazione analoga dell'art. 100 cpv. 2 OAINF (consid. 4).
Contrariamente alla DTF 120 V 65 consid. 3c pag. 73, l'art. 100 cpv. 2 OAINF non configura una lex specialis per rapporto all'art. 100 cpv. 1 OAINF (cambiamento della giurisprudenza; consid. 4.4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 120 V 65

Articolo: art. 100 cpv. 2 OAINF, Art. 77 cpv. 3 lett. b LAINF, art. 100 cpv. 1 e 2 OAINF, art. 100 cpv. 1 OAINF