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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 66a cpv. 2 CP, art. 8 CEDU; espulsione, caso di rigore con riferimento allo straniero nato o cresciuto in Svizzera, conformità con il diritto convenzionale.
L'esistenza di un caso di rigore non si determina fondandosi su rigide norme di età e neppure può essere automaticamente riconosciuta in base a un determinato periodo di presenza in Svizzera. L'esame del caso di rigore dev'essere effettuato, in ogni singolo caso, sulla scorta dei consueti criteri di integrazione. La situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera è presa in considerazione in quanto un soggiorno prolungato unitamente a una buona integrazione costituiscono di regola forti indizi di un importante interesse alla permanenza in Svizzera e quindi dell'esistenza di un caso di rigore. Nella successiva ponderazione degli interessi, quanto più aumenta il periodo di presenza in Svizzera tanto più va riconosciuto all'interessato un importante interesse privato a potervi restare (consid. 3.4).
Caso di rigore negato per un cittadino cileno giunto in Svizzera all'età di 13 anni (consid. 3.5).
Esame della conformità dell'espulsione con le garanzie dell'art. 8 CEDU (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 8 CEDU, Art. 66a cpv. 2 CP