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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 28 segg. e 59 CP. Confisca di beni patrimoniali in materia di reati punibili solo a querela di parte.
I valori patrimoniali, che costituiscono il prodotto di un reato a querela di parte, possono venire confiscati anche in assenza di una querela valida (consid. 4).
Art. 59 n. 1 cpv. 3 e art. 70 segg. vCP, art. 277ter PP. Prescrizione dell'azione penale e del diritto di confisca in caso di ammissione (parziale) del ricorso per cassazione al Tribunale federale.
Nella misura in cui la condanna pronunciata dall'ultima istanza cantonale, in relazione a determinati reati, non è stata oggetto di ricorso per cassazione al Tribunale federale oppure è stata impugnata senza successo, restando dunque materialmente in vigore, non vi è più procedimento penale, per cui la rispettiva prescrizione dell'azione penale cessa definitivamente di decorrere al momento della pronuncia dell'ultima sentenza cantonale. Questo vale anche laddove, a seguito dell'ammissione (parziale) del ricorso per cassazione per altri motivi, l'intera sentenza impugnata è formalmente annullata e l'autorità cantonale deve, per esempio, riesaminare la pena in seguito all'abbandono della condanna in altri punti (precisazione della giurisprudenza; consid. 6.2).
Lo stesso vale per la prescrizione di un diritto di confisca non contestato o contestato invano mediante ricorso per cassazione (consid. 6.3).

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referenza

Articolo: art. 277ter PP