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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Costituzione di pegno su titoli al portatore. Buona fede del creditore pignoratizio? (art. 3, 884 cp. 2, 899 cp. 2, 901, 935 CC; 41, 44 CO).
1. Grado di attenzione richiesto dal banchiere che riceve in pegno titoli al portatore (consid. 1).
2. Importanza degli usi bancari (consid. 2).
3. Inesistenza di rapporti contrattuali tra il creditore pignoratizio e il proprietario sconosciuto dei titoli. Assenza di un atto illecito nella persona del creditore pignoratizio in buona fede (consid. 3).
4. Circostanze speciali, tali da indurre il creditore pignoratizio a essere cauto? (consid. 4).
5. Momento determinante per giudicare della buona o mala fede del creditore pignoratizio. Attenzione che dev'essere prestata dal banchiere cui è proposto un affare normale (consid. 5).
6. Occorre tenere conto, nell'ambito dell'art. 44 CO, della negligenza grave imputabile alla persona cui sono stati rubati titoli al portatore (consid. 6).

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referenza

Articolo: ; 41, 44 CO, art. 3, 884 cp