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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 88, 90 OG; art. 4 CF, garanzia della proprietà.
1. Eccezioni al principio secondo cui il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini non puó tendere che all'annullamento della decisione impugnata (consid. I, 1).
2. Il singolo cittadino ha il diritto di far valere a titolo pregiudiziale una violazione dell'autonomia comunale (consid. I, 2).
3. Il vicino ha veste per interporre un ricorso di diritto publico contro il rilascio di un permesso di costruire ad un terzo, nella misura in cui è in giuoco l'applicazione di norme edilizie cantonali o comunali che servono a proteggere non soltanto l'interesse della collettività, ma anche il vicino (cambiamento della giurisprudenza). Possono rientrare in queste norme anche quelle che limitano le immissioni (consid. I, 3).
4. L'amministrazione cantonale, quando costruisce per scopi amministrativi è di massima vincolata alle norme edilizie comunali. Eccezioni a questo principio (consid. II).

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referenza

Articolo: Art. 88, 90 OG