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Regesto

Violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 CP); prescrizione dell'azione penale, unità giuridica d'azione (art. 98 lett. b CP).
Il reato di cui all'art. 219 CP presuppone di regola che l'autore agisca ripetutamente o che violi durevolmente il suo dovere d'assistenza o educazione in modo da esporre a pericolo lo sviluppo fisico o psichico del minorenne (consid. 2.2).
I diversi atti di maltrattamento sanzionati dall'art. 219 CP formano un'unità giuridica d'azione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (art. 98 lett. b CP; consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 219 CP, art. 98 lett. b CP