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Regesto

Art. 391 cpv. 2 e 81 cpv. 4 CPP; art. 48 CP; portata del divieto della reformatio in peius; dispositivo della decisione; norme relative alla commisurazione della pena.
Il tribunale d'appello, adito soltanto dall'imputato, non disattende il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) se mantiene la pena inflitta in prima istanza, pur escludendo nei considerandi della sua decisione la circostanza attenuante del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP) ritenuta dal tribunale di primo grado. Nemmeno viola il divieto della reformatio in peius la mancata menzione dell'art. 48 lett. d CP nel dispositivo della sentenza di appello, malgrado tale norma figuri nel dispositivo della sentenza di prima istanza. L'art. 48 CP disciplina unicamente un aspetto della commisurazione della pena. Non è una disposizione che deve necessariamente figurare nel dispositivo della decisione ai sensi dell'art. 81 cpv. 4 lett. a CPP (consid. 4).

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Articolo: art. 48 CP, art. 391 cpv. 2 CPP, art. 81 cpv. 4 lett. a CPP