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Scrittura d'origine
 

Regesto

Art. 86 cpv. 2 e 87 OG; esaurimento delle istanze cantonali.
Chi ha rinunciato ad aggravarsi dinnanzi all'autorità cantonale di ricorso contro una decisione dell'autorità cantonale inferiore, non può più impugnare detta decisione con ricorso di diritto pubblico, ove l'OG prescriva l'esaurimento previo delle istanze cantonali.

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referenza

Articolo: Art. 86 cpv. 2 e 87 OG