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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Imposta per la difesa nazionale; delimitazione tra spese di manutenzione d'immobili deducibili in virtù dell'art. 22 cpv. 1 lett. e DIN, a spese non deducibili ai sensi dell'art. 23 DIN.
1. Spese sostenute per rinnovare un immobile poco dopo il suo acquisto, considerate come spese non deducibili ai sensi dell'art. 23 DIN (consid. 2) (conferma della giurisprudenza).
2. Applicazione di questo principio alle spese sostenute per eliminare vizi scoperti soltanto dopo l'acquisto dell'immobile (consid. 3).
3. Disposizioni adottate da un proprietario fiducioso nella possibilità di dedurre le spese di manutenzione. Principio della buona fede (consid. 4).