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Regesto

Competenza del tribunale di cassazione, ammissibilità del ricorso di diritto pubblico in caso di rinunzia al ricorso per riforma federale (art. 4 Cost., art. 426 cpv. 2 CPC/SG).
1. Ove il ricorso per cassazione cantonale sia ammissibile soltanto se non sia possibile ricorrere per riforma al Tribunale federale, può negarsi senza arbitrio l'ammissibilità di detto ricorso anche nel caso di rinunzia convenzionale al ricorso per riforma (consid. 1).
2. In caso di valida rinunzia al rimedio giuridico ordinario costituito dal ricorso per riforma federale, non può proporsi, in luogo e vece di tale gravame, un ricorso di diritto pubblico fondato su di un'applicazione contraria alla Costituzione del diritto civile federale (consid. 3a).
3. Limiti della rinunzia (consid. 3b).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost., art. 426 cpv. 2 CPC