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Regesto

Responsabilità per i danni derivanti dalla tenuta del registro fondiario (art. 955 cpv. 1 CC).
La responsabilità del Cantone è data, in linea di principio, ove sia iscritto nel registro fondiario un diritto di pegno contrattuale prevalente su di un diritto di pegno già iscritto, senza che esista una dichiarazione scritta di rinuncia del creditore pignoratizio di grado anteriore. Tuttavia, tale responsabilità viene meno se il danno così causato avesse potuto essere impedito promuovendo un'azione di rettifica del registro fondiario.

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Articolo: art. 955 cpv. 1 CC