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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 23 al. 2 LAVS.
Peu importe, s'agissant du droit de la femme divorcée à la rente de veuve, que le mari n'ait été astreint au paiement d'une pension alimentaire que jusqu'à un certain terme, échéant avant ou après sa mort.

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Articolo: Art. 23 al. 2 LAVS