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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 55 cpv. 2, 91 cpv. 1 LCS; art. 138 cpv. 2 OAC.
L'art. 138 cpv. 3 OAC non vieta alle autorità cantonali di ordinare un'analisi del sangue ove l'analisi dell'alito abbia comportato un tasso alcoolemico inferiore a 0,6 grammi per mille. L'effettuazione di un'analisi del sangue è, in particolare, indicata se sia trascorso un lasso di tempo relativamente lungo tra l'atto considerato e l'analisi dell'alito (da cui era risultato nella fattispecie un tasso alcoolemico di 0,55 grammi per mille) (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 138 cpv. 2 OAC, art. 138 cpv. 3 OAC