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Regesto

Art. 141 OAC; analisi del sangue.
1. Va ordinata una perizia ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAC ove il medico abbia considerato che l'alcol consumato era completamente riassorbito al momento del fatto imputato all'agente e abbia attribuito un'importanza determinante a tale circostanza. Per converso, puņ rinunciarsi alla perizia se il problema del calcolo a ritroso non si pone.
2. Non č criticabile il margine d'errore di ± 0,05g/%o che la maggior parte degli istituti svizzeri di analisi chimiche a fini giudiziari ammette in caso di alcolizzazione modesta.

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referenza

Articolo: Art. 141 OAC, art. 141 cpv. 3 OAC