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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 15 cpv. 2 OG; "atti legislativi cantonali".
La nozione di "atti legislativi cantonali" ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 OG č la stessa di quella di "decreti cantonali" ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 OG (consid. 1a).
Art. 85 lett. a OG; oggetto del ricorso per violazione del diritto di voto.
Una votazione intervenuta in seno a un Parlamento cantonale non puņ essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 85 lett. a OG (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 15 cpv. 2 OG, Art. 85 lett. a OG, art. 84 cpv. 1 OG