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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Recinzione di foreste e costruzioni in foresta (art. 699 CC; art. 3 cpv. 1 e 28 cpv. 1 OVPF).
1. Una decisione basata su una norma cantonale d'applicazione del diritto federale o fondata a torto sul diritto cantonale è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo (consid. 1 b).
2. L'eliminazione di un'opera vietata da una disposizione del diritto federale dev'essere ordinata in base a questa stessa disposizione; non è invece necessaria una norma che preveda esplicitamente la demolizione o la rimozione dell'opera (consid. 1 c).
3. L'autorità amministrativa può ordinare la rimozione di un'opera di cinta in virtù dell'art. 699 CC? Questione rimasta insoluta poiché tale decisione può comunque esser presa in base all'art. 3 cpv. 1 OVPF (consid. 2 a/b).
4. Definizione della foresta; portata del divieto di recintarla (consid. 2 c).
5. Un edificio stabile ove è installato un barbecue è una "costruzione" ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 OVPF (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 699 CC, art. 3 cpv. 1 OVPF, art. 28 cpv. 1 OVPF