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Regesto

Art. 34 OG, sospensione dei termini.
Il principio per cui le ferie giudiziarie di cui all'art. 34 OG non influiscono sulla scadenza dei termini quando il giorno della scadenza sia stato esplicitamente fissato ad una data posteriore, è applicabile solo per i termini fissati dal giudice, non invece per quelli fissati dalla legge (precisazione rispetto ad una giurisprudenza precedente).

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referenza

Articolo: Art. 34 OG