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Regesto

Decreto sulle designazioni di origine dei vini del Vallese.
Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
Art. 31 Cost.; le restrizioni previste dagli art. 1 e 7 del decreto hanno una base legale sufficiente; il loro scopo essendo quello di garantire la qualità dei vini vallesani, esse possono essere considerate quali semplici misure di polizia del commercio (consid. 4).
Uguaglianza di trattamento. Tale principio non è violato dall'esigenza di una vinificazione nel cantone, che permette il controllo da parte del laboratorio cantonale, né dall'esigenza tradizionale della prevalenza del pinot nero nella mescolanza commerciabile con la designazione d'origine "dôle" (consid. 5).
Art. 2 disp. trans. Cost.; l'approvazione del decreto da parte del Consiglio federale vincola il giudice nella misura in cui tale atto legislativo si fonda su di una delega contenuta nell'ordinanza del Consiglio federale sulle derrate alimentari (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 31 Cost., art. 1 e 7 del