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Regesto

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN): divieto dello spaccio di alcole nei posti di ristoro autostradali. Legittimitā e costituzionalitā dell'art. 4 cpv. 2 secondo periodo OSNT.
La competenza legislativa generale della Confederazione in materia di strade nazionali non comprende soltanto la costruzione e la manutenzione degli impianti accessori, ma anche il loro esercizio (consid. 3).
Il divieto di vendere alcole nei posti di ristoro autostradali non eccede il quadro della delega prevista dall'art. 7 cpv. 2 LSN, anche se esso non vi č espressamente stabilito (consid. 3, 4). Tale divieto non viola neppure il principio della proporzionalitā (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 7 cpv. 2 LSN