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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Notifica della rivendicazione da parte di terzi di beni sequestrati.
Il terzo che, senza ragioni valide, tarda a notificare il suo diritto di proprietà sui beni sequestrati, pur essendo consapevole d'obbligare in tal modo il creditore a compiere atti giuridici inutili, o che, al contrario, gli impedisce d'effettuare atti giuridici necessari, decade dal diritto di far valere la propria pretesa (consid. 2).
Nella fattispecie il ritardo nella notifica non costituisce abuso di diritto, poiché il rappresentante del terzo rivendicante doveva previamente esaminare se costui, di lingua straniera e domiciliato in un paese lontano, avesse la stessa identità giuridica della debitrice nei cui confronti era stato pronunciato il sequestro (consid. 3).
L'abuso di diritto va negato anche per il fatto che la creditrice sequestrante aveva conoscenza dell'eventualità di una rivendicazione e poteva quindi valutare l'opportunità della sua procedura di sequestro (consid. 4).