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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Procedura di opposizione secondo gli art. 19 segg. LPF: sua applicabilità in linea di principio (art. 21 cpv. 1 lett. a, lett. b LPF); motivi di opposizione fondati sull'intenzione speculativa o di accaparramento (art. 19 cpv. 1 lett. a LPF).
1. Nozione di "azienda mista" ai sensi dell'art. 10 lett. a e dell'art. 21 cpv. 1 lett. a LPF; sono necessarie determinate installazioni supplementari, che non occorrano a un'azienda agricola tradizionale (consid. 6).
2. Esclusione secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. b LPF; conferma della giurisprudenza secondo cui l'interesse pubblico dev'essere sufficientemente determinato e concretamente connesso con il negozio litigioso (consid. 7).
3. Speculazione; le ragioni personali della parte interessata alla vendita sono irrilevanti. Rimane indeciso se l'intenzione speculativa possa essere dedotta già da un prezzo eccessivo, di per sé solo (consid. 8).
4. Accaparramento; la legge non ha effetto retroattivo se per decidere su tale motivo di opposizione si prende in considerazione l'immobile agricolo appartenente da lungo tempo all'acquirente. Accaparramento ammesso perché il preteso bisogno concreto di terreno agricolo si fonda unicamente su di un obbligo statutario d'investimento e il negozio previsto eccede tale obbligo (consid. 9).