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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto fiscale cantonale, imposizione secondo la realtà economica, arbitrio.
Le autorità fiscali possono, senza incorrere nell'arbitrio, considerare come capitale imponibile i prestiti che una società anonima riceve dai suoi azionisti al momento della sua costituzione, quando, al fine di eludere l'imposta, il capitale di fondazione è fissato ad un importo insufficiente (consid. 1).
Questo modo di procedere è tuttavia escluso quando il diritto fiscale cantonale lo vieta in modo espresso o implicito. Tale caso non si verifica nel diritto vallesano (consid. 2).