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Regesto

Esecuzione contro un'eredità. Art. 49 e 65 cpv. 3 LEF.
L'ufficio che riceve una domanda d'esecuzione contro un'eredità deve accertarsi che questa non sia già stata liquidata d'ufficio e, in tal caso, rifiutarsi di dar corso alla domanda. Non è invece tenuto a direttamente assicurarsi se la divisione non sia in altro modo già avvenuta, ma quando la persona a cui è stato notificato il precetto lo afferma, esso e, in sede di reclamo, l'autorità di vigilanza devono tener conto delle prove al riguardo prodotte e. in assenza di prove, invitare l'interessato a produrle.

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Articolo: Art. 49 e 65 cpv. 3 LEF