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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 6 dell'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID 19) (modifica del 16 marzo 2020); art. 4 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (art. 8b della modifica del 25 marzo 2020; art. 9 della modifica del 9 aprile 2020); direttive della SECO 2020/06 del 9 aprile 2020 e 2020/10 del 22 luglio 2020 (attualizzazione delle disposizioni speciali a causa della pandemia); preannuncio di lavoro ridotto.
Le direttive della SECO 2020/06 del 9 aprile 2020 e 2020/10 del 22 luglio 2020 secondo le quali per i preannunci di lavoro ridotto inoltrati fino al 31 marzo 2020 viene fissato fittiziamente come momento di entrata il momento dell'adozione delle misure dell'autorità (di regola il 17 marzo 2020) e pertanto viene reso possibile un inizio retroattivo del diritto alle prestazioni, permettono nel caso specifico un'interpretazione adeguata ed equa della disposizione dell'ordinanza di urgenza e garantiscono la parità di trattamento (consid. 4.1 e 4.3).
Come momento determinante delle misure dell'autorità nel senso delle direttive della SECO per il gioco professionale del calcio vale il 17 marzo 2020, ossia quando è entrato in vigore il divieto completo di manifestazioni sportive (consid. 6.3).