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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Portata giuridica dei pareri di classificazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane (precisazione della giurisprudenza); art. 7 par. 1 lett. a-c e art. 8 par. 2 e 3 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
La giurisprudenza svizzera finora in vigore partiva dal presupposto - contrariamente a quella della CGUE (consid. 4.4.3 e 4.4.4) - che i pareri di classificazione elaborati dal comitato dell'Organizzazione mondiale delle dogane costituivano diritto internazionale pubblico vincolante (consid. 4.4.1 e 4.4.2). Questa prassi dev'essere precisata: in linea di principio, gli atti normativi degli organi di organizzazioni internazionali sono direttamente vincolanti per gli Stati contraenti se, nello statuto fondatore, questi ultimi hanno conferito agli organi decisionali la competenza di emanare simili atti; ciņ non č il caso dei pareri di classificazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane (consid. 4.5.1). Tuttavia, nell'interesse di una classificazione tariffaria omogenea, appare opportuno attenersi, nella classificazione tariffaria doganale nazionale, ai pareri di classificazione, salvo se motivi imperativi vi si oppongono (consid. 4.5.2 e 4.5.3), ciņ che č il caso nella fattispecie (consid. 4.6).