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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 34 n. 1 della Convenzione di sicurezza sociale del 10 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia; art. 107 n. 6 del Regolamento (CEE) 574/72; art. 20 cpv. 1 prima frase OAF (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Né il diritto convenzionale (consid. 3.1), né quello comunitario (consid. 3.2- 3.7) e neppure quello interno (consid. 3.8) contengono una norma direttamente applicabile regolante la questione di sapere in quale valuta debba essere versata la rendita di vecchiaia AVS spettante a un'assicurata slovena residente nel suo paese d'origine. Si giustifica l'applicazione per analogia dell'art. 20 cpv. 1 prima frase OAF (consid. 3.9 e 3.10).
Se la Cassa svizzera di compensazione intende, d'ora in poi, versare la rendita di vecchiaia all'assicurata slovena (residente nel suo paese d'origine) non più, come finora, in franchi svizzeri, bensì in euro, devono essere adempiute le condizioni per una modifica della prassi (consid. 4).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 107 n. 6 del