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Regesto

Art. 16 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 30 cpv. 1, 2 e 4 OAC; revoca della licenza di condurre in seguito a violazioni di norme della circolazione perpetrate all'estero.
Quando una persona domiciliata in Svizzera viola all'estero le norme della circolazione, l'autorità amministrativa cantonale competente può revocare a scopo di ammonimento la licenza di guida solo se il diritto di condurre è stato revocato ugualmente nello Stato del luogo di commissione (consid. 4a-d).
La restrizione testé citata non vale per la revoca a scopo di sicurezza (consid. 4f).
Quando lo Stato ove è stata perpetrata l'infrazione ordina, al posto della revoca della licenza, un'altra misura amministrativa, l'autorità cantonale esamina nei limiti del suo potere di apprezzamento se è il caso di pronunciare un ammonimento (consid. 4e).

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referenza

Articolo: Art. 16 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 30 cpv. 1, 2 e 4 OAC