Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 22ter Cost.; base legale del piano del cantone di Basilea-Cittā che fissa la quota minima della superficie costruita da riservare ad uso abitazione.
1. La delegazione al Consiglio di Stato della competenza di emanare direttive circa la quota minima da riservare all'abitazione nelle nuove costruzioni č conforme al principio costituzionale secondo cui la norma di delega deve determinare il contenuto essenziale della disciplina prevista (consid. 3).
2. Un piano che fissa la quota minima da riservare all'abitazione non deve necessariamente assumere la forma di un piano di utilizzazione ai sensi dell'art. 21 LPT. Č sufficiente che il Consiglio di Stato adotti un piano in cui siano determinati valori indicativi e che demandi all'autoritā edilizia competente di fissare in ogni caso concreto, facendo uso del suo potere d'apprezzamento, la quota minima da riservare all'abitazione (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 22ter Cost., art. 21 LPT