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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Appuramento dell'elenco degli oneri nel fallimento.
1. Termine per la contestazione, mediante azione o reclamo, di un elenco degli oneri deposto con la graduatoria e in seguito modificato(art. 250 cpv. 1 LEF). Le prescrizioni sulle ferie esecutive e il loro influsso sulla scadenza dei termini (art. 56 e 63 LEF) non si applicano nel fallimento (consid. 1).
2. Le prescrizioni che disciplinano la procedura per stabilire il grado dei pegni immobiliari sono norme di diritto imperativo? (consid. 1).
3. Presupposti perchè la graduatoria, in particolare l'elenco degli oneri che ne costituisce parte integrante, possa essere successivamente modificata. Caso della rettificazione dell'estratto del registro fondiario sulla cui base era stato allestito l'elenco degli oneri (consid. 3). Procedura d'appuramento dell'elenco degli oneri nel caso in cui la modificazione successivamente apportatagli concerne solo il grado dei pegni immobiliari. Rinuncia a pubblicare il deposito dell'elenco degli oneri modificato (consid. 1, 4). Applicazione per analogia degli art. 37 e 39 RFF che, in principio, non si applicano al fallimento. Reclamo contro l'elenco degli oneri trattato come una contestazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 RFF (consid. 4).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 250 cpv. 1 LEF, art. 56 e 63 LEF, art. 37 e 39 RFF, art. 37 cpv. 2 RFF