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Regesto

Azione di responsabilità contro gli amministratori di una società. Effetti della cessione dei diritti litigiosi da parte della massa fallimentare.
Il creditore cessionario che agisce in virtù dell'art. 260 LEF può far valere il danno diretto subito dalla società; egli può altresì, in base all'art. 756 cpv. 2 CO, far valere il danno da lui subito indirettamente. Il consenso del danneggiato può essere opposto a tale duplice azione solo nella misura in cui tanto la società che il creditore attore abbiano dato il proprio consenso all'atto pregiudizievole (consid. 3).
Ove il creditore si sia fatto cedere i diritti litigiosi conformemente all'art. 260 LEF, deve ammettersi, di regola, che questa cessione comprende anche i diritti risultanti dall'art. 756 cpv. 2 CO. Nell'esame di tale questione il diritto federale va applicato d'ufficio (consid. 4).

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Articolo: art. 260 LEF, art. 756 cpv. 2 CO