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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 CC).
L'imprenditore che osserva il termine dell'art. 839 CC puņ fare iscrivere la sua ipoteca legale anche dopo la dichiarazione di fallimento del committente proprietario dell'immobile (cambiamento della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 837 CC, art. 839 CC