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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 317 n. 1 CP; falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari.
I visti di controllo, apposti dall'incaricato della verifica delle fatture all'interno dell'amministrazione pubblica, fanno riferimento all'esame del contenuto delle fatture stesse. L'attestazione contraria alla verità sottesa ai visti di controllo, secondo cui il contenuto della fattura sarebbe stato verificato e ritenuto esatto, adempie la fattispecie di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (consid. 4.5).

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referenza

Articolo: Art. 317 n. 1 CP