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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Convenzioni tra la Svizzera e la Francia in materia di dimora e di domicilio. Accordo sulla libera circolazione delle persone. Nozione di lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 6 Allegato I ALC. Situazione di una persona al beneficio dell'assistenza pubblica.
Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo dal profilo delle convenzioni franco-svizzere in materia di dimora e di domicilio (consid. 1.1). Il motivo d'inammissibilità di cui all'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG non è più opponibile ad un cittadino comunitario dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (consid. 1.2).
Un cittadino comunitario può beneficiare di un "permesso di dimora CE/ AELS" soltanto se si trova in una delle situazioni di libera circolazione previste dall'Accordo e ne adempie le condizioni (consid. 2).
Nozione di lavoratore dipendente ai sensi dell'Accordo (consid. 3 e 4).
Diritto ad un permesso di dimora dal profilo dell'art. 8 n. 1 CEDU (consid. 5)?

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 6 Allegato I ALC, art. 8 n. 1 CEDU