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Regesto

Art. 6 n. 2 CEDU; presunzione d'innocenza; condanna alla spese dell'imputato prosciolto.
L'imputato riconosciuto innocente o nei cui confronti il procedimento penale è stato abbandonato può essere condannato alle spese soltanto in virtù di considerazioni del tutto estranee ad un apprezzamento della sua colpevolezza sotto il profilo penale. Nella fattispecie è stato violato l'art. 6 n. 2 CEDU, dato che i motivi della decisione lasciano chiaramente presumere che l'imputato sia penalmente colpevole (consid. 2a, b). Diritto dell'imputato o dell'accusato di tacere (consid. 2c).

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Articolo: Art. 6 n. 2 CEDU