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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Esecuzione del sequestro; art. 271 cpv. 1 n. 5 ed art. 265 cpv. 2 LEF.
Nell'eseguire un sequestro l'Ufficio delle esecuzioni non può tener conto dell'eccezione con cui il debitore fa valere di non aver acquistato nuovi beni, sempreché il sequestro non venga a toccare il suo minimo vitale.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 265 cpv. 2 LEF