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Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Art. 41 cpv. 3 prima e terza frase LAMal; art. 80 segg. LAMal (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 1 lett. b e art. 2 in relazione con gli art. 49 segg. LPGA come pure art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d LAMal (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003): Diritto all'assunzione della differenza dei costi; competenza e procedura.
Anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, spetta di massima ai Cantoni disciplinare, a livello cantonale, la competenza e la procedura per far valere, se del caso giudizialmente, il diritto all'assunzione della differenza dei costi ai sensi dell'art. 41 cpv. 3 prima frase LAMal (DTF 123 V 300 consid. 5); (consid. 5 e 6.3.2).

Regesto b

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d, art. 87 LAMal (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003); art. 86 cpv. 1 e 3 terza frase LAMal (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 1 lett. b e art. 2 LPGA: Controversie fra assicuratori malattia.
Gli assicuratori malattia non hanno la facoltà di emanare decisioni nei confronti di un altro assicuratore malattia. In caso di lite fra di loro, essi devono rivolgersi direttamente al tribunale cantonale delle assicurazioni territorialmente competente secondo l'art. 87 LAMal (rispettivamente, fino al 31 dicembre 2002: art. 86 cpv. 3 terza frase LAMal) (consid. 5.3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 123 V 300

Articolo: art. 87 LAMal, art. 1 lett. b e art. 2 LPGA