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Regesto

Art. 65 segg. LPP; art. 1f e 44 cpv. 1 OPP 2; art. 8 cpv. 1 Cost.; provvedimenti di risanamento di un istituto di previdenza in caso di copertura insufficiente; modifica di una disposizione regolamentare transitoria, la quale garantiva ai membri ripresi da un'altra cassa pensioni l'importo della rendita completiva in caso di pensionamento anticipato.
La riduzione della rendita completiva nella misura di un terzo (consid. 2.1) ingerisce in una garanzia regolamentare qualificata nell'ambito della previdenza più estesa (consid. 2.3). Secondo i criteri di diritto contrattuale (clausula rebus sic stantibus) non esiste uno squilibrio imprevedibile dell'equivalenza (consid. 5). Dal punto di vista del diritto pubblico (consid. 6 preambolo) un diritto acquisito non gode di protezione assoluta (consid. 6.1). La messa in pericolo straordinaria dell'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza a lunga scadenza, circostanza che deve essere ricondotta in parte essenziale a un deficit strutturale (consid. 6.2.1), giustifica la modifica regolamentare unilaterale, dal momento che il contributo di risanamento in tal modo generato è sia conforme ai principi della proporzionalità e della sussidiarietà (consid. 6.2.2 e 6.2.4) che rispettoso del principio dell'uguaglianza di trattamento dei destinatari (consid. 6.3).

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referenza

Articolo: art. 1f e 44 cpv. 1 OPP 2, art. 8 cpv. 1 Cost.