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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Molestie sessuali; obbligo di diligenza del datore di lavoro (art. 4 e 5 cpv. 3 LPar).
La definizione di molestia sessuale prevista dall'art. 4 LPar include anche le osservazioni sessiste e i commenti volgari o imbarazzanti. La LPar si occupa solo della responsabilità del datore di lavoro e non di quella dell'autore delle molestie. Obbligo di diligenza del datore di lavoro e prova liberatoria (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 e 5 cpv. 3 LPar