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Regesto

Contratto di lavoro. Mercede dovuta dalpadrone al lavoratore, quando quest'ultimo è impedito senza sua colpa di lavorare. Art. 335 CO.
1. L'art. 335 CO è una norma di diritto imperativo; essa permette tuttavia alle parti di convenire una regolamentazione diversa, ad esempio di prevedere il pagamento di indennità giornaliere da parte di un'assicurazione in caso di malattia, purchè il regime contrattuale assicuri al lavoratore prestazioni equivalenti a quelle offerte dal regime legale (consid. 3 lett. b).
2. Il paragone deve farsi tra i due regimi, valutati globalmente, in ogni caso singolo (consid. 3 lett. c).
3. Confronto tra il regime legale e un'assicurazione in caso di malattia, che le parti hanno sostituito al citato regime (consid. 3 lett. d).
4. Computazione dell'indennità di disoccupazione dovuta dalla cassamalati sul salario dovuto conformemente all'art. 335 CO; applicazione per analogia dell'art. 130 LAMI quando l'assicurazione è stata stipulata presso una cassa non riconosciuta (consid. 3 lett. d e f).

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referenza

Articolo: Art. 335 CO, art. 130 LAMI