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Regesto

Ripartizione delle spese secondo l'art. 32d LPAmb per il risanamento di siti inquinati.
Un proprietario che mette a disposizione il suo fondo in modo consapevole e dietro compenso per un'utilizzazione quale discarica potenzialmente pericolosa per l'ambiente, dev'essere qualificato di perturbatore per comportamento (consid. 3).
Per la prova della diligenza ai sensi dell'art. 32d cpv. 2 terzo periodo LPAmb occorre riferirsi di principio al momento dell'acquisizione del fondo. Nemmeno un vantaggio economico derivante dal risanamento a favore del proprietario del sito si oppone a una dispensa dal versamento delle spese (consid. 4).
Nella determinazione della partecipazione alle spese, alle autorità competenti spetta un potere d'apprezzamento da esercitare correttamente (consid. 5).
Il trasferimento dell'obbligo d'assunzione delle spese dal perturbatore per comportamento ai suoi eredi è subordinato a due condizioni. Da una parte, al momento della successione doveva sussistere una base legale per l'obbligo di risanamento e di assunzione delle spese. Dall'altra, gli eredi dovevano avere avuto la possibilità di rinunciare alla successione o di accettarla con il beneficio d'inventario, ciò che presuppone la prevedibilità dell'obbligo di risanamento (consid. 6.3). L'ente pubblico sostiene la relativa partecipazione alle spese quando il perturbatore è conosciuto, ma non esiste più e non vi è alcuna successione in diritto (consid. 6.5).

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referenza

Articolo: art. 32d LPAmb