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Regesto

Assistenza giudiziaria nella procedura penale amministrativa (art. 30 DPA).
Allorquando un'autorità cantonale respinge una domanda di rigetto dell'opposizione, presentata da un'autorità amministrativa federale per l'incasso di una multa, l'autorità federale non può adire la Camera d'accusa del Tribunale federale per rifiuto dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 30 cpv. 5 DPA.

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Articolo: art. 30 DPA, art. 30 cpv. 5 DPA