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Regesto

Trasferimento fiduciario di cartelle ipotecarie (art. 717, art. 884 cpv. 3, art. 891, art. 855 cpv. 2 e art. 872 CC).
1. Natura del trasferimento fiduciario a titolo di garanzia (consid. 2a, 2b).
2. Se il creditore realizza le cartelle ipotecarie trasferitegli a titolo fiduciario, prendendo il posto del fiduciante (Selbsteintritt), egli ne diviene proprietario senza restrizione alcuna; su questa operazione deve allestire un conteggio e restituire un'eventuale eccedenza (consid. 2c, 2d).
3. Se una pretesa iscritta nella graduatoria si estingue posteriormente, la massa fallimentare puņ far valere la relativa eccezione (consid. 2e, 2f).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 884 cpv. 3, art. 891, art. 855 cpv. 2 e art. 872 CC

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