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Regesto

Art. 3 cpv. 1, 2 e 4 LAINF; inizio e sospensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Nozione di assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LAINF (consid. 5.1).
Mantenimento della giurisprudenza secondo cui un lavoratore che ottiene delle vacanze pagate prima di cominciare la sua attivitā non č obbligatoriamente assicurato contro il rischio infortuni durante tale periodo (consid. 6.1 e 6.2). Poco importa che in precedenza vi sia stata una sospensione dei rapporti di lavoro dovuta a un congedo non pagato (consid. 6.3 e 6.4).

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referenza

Articolo: Art. 3 cpv. 1, 2 e 4 LAINF, art. 3 cpv. 4 LAINF